Nella riunione del 25 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri h approvato definitivamente lo schema di DPR in attuazione della c.d. Legge Stanca contenente il Regolamento che reca le disposizioni per favorire laccesso dei disabili agli strumenti informatici.
Con lapprovazione, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica, contenente il Regolamento recante le disposizioni per favorire laccesso dei disabili agli strumenti informatici, si stà concretizzando lattuazione della c.d. Legge Stanca.
I punti essenziali del Regolamento che emergono dalla schema di decreto riguardano in particolare:
-il concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano a motivo della propria disabilità di tecnologie assistite o di particolari configurazioni;
-le tecnologie assistite, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
-la verifica tecnica dellaccessibilità, operata da esperti, e la verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite lintervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. A questo proposito, i soggetti che procedono alle valutazioni delle caratteristiche di accessibilità dei servizi sono inseriti nellelenco dei valutatori, istituito presso il CNIPA (Centro Nazionale per lInformatica nella Pubblica Amministrazione), che garantisce lalta specificità tecnica degli accertamenti;
– rilascio da parte del Dipartimento per lInnovazione e le Tecnologie del logo sullaccessibilità dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dellattestato di accessibilità; tale attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati;
-per quanto riguarda i controlli, il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Ulteriori disposizioni considerano lipotesi in cui siano le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti: queste ultime provvederanno in modo autonomo a valutare laccessibilità stessa.
I punti essenziali del Regolamento che emergono dalla schema di decreto riguardano in particolare:
-il concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano a motivo della propria disabilità di tecnologie assistite o di particolari configurazioni;
-le tecnologie assistite, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
-la verifica tecnica dellaccessibilità, operata da esperti, e la verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite lintervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. A questo proposito, i soggetti che procedono alle valutazioni delle caratteristiche di accessibilità dei servizi sono inseriti nellelenco dei valutatori, istituito presso il CNIPA (Centro Nazionale per lInformatica nella Pubblica Amministrazione), che garantisce lalta specificità tecnica degli accertamenti;
– rilascio da parte del Dipartimento per lInnovazione e le Tecnologie del logo sullaccessibilità dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dellattestato di accessibilità; tale attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati;
-per quanto riguarda i controlli, il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Ulteriori disposizioni considerano lipotesi in cui siano le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti: queste ultime provvederanno in modo autonomo a valutare laccessibilità stessa.
Fonte: Consiglio dei Ministri
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