Accesso dei disabili agli strumenti informatici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 riguardante il “Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.

L’art. 2 della Legge 9 gennaio 2004,n. 4 (c.d. Legge Stanca, dal nome del Ministro per le innovazioni tecnologiche), recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, stabilisce che l’accessibilità ai sistemi informatici possa avvenire, nelle forme e nei limiti consentiti dalla conoscenze tecnologiche, mediante l’erogazione di servizi, oltre a fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite e configurazioni particolari, intendendo per tecnologie assistite gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettano alla persona disabile di accedere ai servizi erogati dagli stessi sistemi informatici.
Dunque, richiamandosi ai principi della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, il Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 fissa , con il proprio Regolamento di attuazione della citata Legge, i criteri e i principi generali per l’accessibilità dei soggetti disabili al sistema informatico, criteri e principi che dovranno presentare, innanzitutto, i seguenti requisiti: a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente; b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1)facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro,che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
c)compatibilità con le linee-guida indicate nelle comunicazioni , nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea , nonché nelle normative internazionali riconosciute tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l’International Organization for Standardation (ISO) e il Word Wilde Web Consortium (W3C).
Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie rilascerà un logo (una sorta di “bollino blu”) per certificare l’accessibilità da parte dei disabili ai siti e al materiale informativo. Il Decreto presidenziale entrerà in vigore il 18 maggio prossimo.

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