Accesso dei disabili agli strumenti informatici

Nella riunione del 25 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri h approvato definitivamente lo schema di DPR – in attuazione della c.d. Legge Stanca – contenente il Regolamento che reca le disposizioni per favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici.

Con l’approvazione, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica, contenente il Regolamento recante le disposizioni per favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici, si stà concretizzando l’attuazione della c.d. Legge Stanca.
I punti essenziali del Regolamento che emergono dalla schema di decreto riguardano in particolare:
-il concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano – a motivo della propria disabilità – di tecnologie assistite o di particolari configurazioni;
-le tecnologie assistite, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
-la verifica tecnica dell’accessibilità, operata da esperti, e la verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l’intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. A questo proposito, i soggetti che procedono alle valutazioni delle caratteristiche di accessibilità dei servizi sono inseriti nell’elenco dei valutatori, istituito presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), che garantisce l’alta specificità tecnica degli accertamenti;
– rilascio da parte del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie del logo sull’accessibilità dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell’attestato di accessibilità; tale attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati;
-per quanto riguarda i controlli, il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Ulteriori disposizioni considerano l’ipotesi in cui siano le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti: queste ultime provvederanno in modo autonomo a valutare l’accessibilità stessa.

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