Accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008 è pubblicata la Circolare 4 agosto 2008 del Ministro per l’ambiente riguardante Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale abrogando, nel contempo, il decreto n. 39 del 24 febbraio 1997 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (Direttiva n. 90/313/CEE).

In base alla Circolare ministeriale, l’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 prevede che l’Autorità pubblica deve adoperarsi per rendere l’informazione ambientale disponibile attraverso banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha il compito di garantire che le informazioni ambientali detenute dalle Autorità pubbliche siano aggiornate e confrontabili e deve inoltre predisporre le relazioni al Parlamento e alla Commissione europea sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo n. 195/2005.

Al fine di consentire al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di adempiere a tali obblighi, l’articolo 10 del citato decreto stabilisce a decorrere dall’anno 2005 e fino all’anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, le Autorità Pubbliche trasmettano al Ministero i dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare la raccolta e l’invio dei dati richiesti è stata predisposta la scheda allegata alla presente Circolare che le autorità pubbliche sono tenute a compilare e ad inviare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo (RAS)-Div.IV. Le schede compilate devono riguardare gli anni 2006, 2007 e 2008.

(LG-FF)

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