Accesso ispettivo in dimore private, il comunicato INL su un’importante sentenza della corte d’appello

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in un comunicato del 26 maggio 2022, segnala che un’importante sentenza della Corte d’appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell’accesso ispettivo in un’abitazione privata nella quale erano in corso lavori edili.

Con una recente sentenza (n. 502/2022) la Corte d’appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero.

I fatti risalgono al 2016, quando personale dell’ITL di Brindisi effettuò un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione nella quale erano in corso lavori edili. Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano “in nero”. All’ispezione era seguito, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso.

In primo grado, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto l’opposizione e, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, aveva annullato il provvedimento dell’ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal “potere di ispezione”.

A distanza di un anno e mezzo, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, i giudici di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tribunale di Brindisi ed hanno stabilito che “… l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.

I giudici del riesame hanno inoltre riaffermato la piena legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’ITL, rigettando peraltro la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento. “Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – si legge nella sentenza – l’autorità amministrativa non è tenuta, nell’ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall’intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie”.

Fonte: INL

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