Con la Comunicazione COM (2007)686 definitivo dell8-11-2007 la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo laccordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro.
La presente comunicazione mira a informare il Parlamento europeo e il Consiglio dellUnione europea circa laccordo quadro europeo relativo alle molestie e alla violenza sul luogo di lavoro, firmato il 26 aprile 2007 da: CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME e CEEP.
Laccordo mira a impedire e, se del caso, a gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul lavoro. Esso condanna tutte le forme di molestie e di violenza e conferma il dovere del datore di lavoro di tutelare i lavoratori contro tali rischi. Le imprese in Europa sono tenute ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove essi si verifichino. Le procedure possono comprendere una fase informale con la partecipazione di una persona che goda della fiducia tanto della direzione che dei lavoratori. I ricorsi andranno esaminati e risolti rapidamente . Occorre rispettare i principi di dignità, riservatezza, imparzialità ed equo trattamento. Contro i colpevoli saranno adottate misure adeguate, dallazione disciplinare fino al licenziamento, mentre alle vittime sarà fornita, se del caso, assistenza al processo di reinserimento.
Laccordo autonomo va applicato dai membri delle parti firmatarie, cioè dalle organizzazioni nazionali delle parti sociali, conformemente alle procedure e alle prassi proprie elle parti sociali degli Stati membri, come disposto dalla prima opzione dellarticolo 139, paragrafo 2 del Trattato CE. Laccordo va attuato entro tre anni dalla firma. Nel quarto anno il comitato del dialogo sociale elaborerà una relazione sulla sua attuazione.
Per quanto riguarda la rappresentatività, la Commissione europea ritiene che le parti firmatarie siano, collettivamente, sufficientemente rappresentative delle parti sociali da potere firmare accordi intersettoriali a livello europeo. Secondo la Comunicazione, molte volte in passato esse hanno dimostrato la propria capacità di concludere accordi quadro europei. Tutte le parti firmatarie hanno il mandato di rappresentare i rispettivi membri nei negoziati nellambito del dialogo sociale e hanno approvato laccordo conformemente alle rispettive procedure interne di decisione.
Per quanto riguarda il contenuto della Comunicazione, la Commissione precisa che le varie disposizioni dellaccordo quadro sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro sono conformi al diritto comunitario e gli obiettivi coincidono con quelli della politica europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Laccordo opta per un approccio attivo piuttosto che giuridico al fine di risolvere il problema delle molestie e della violenza a livello dellimpresa. La Commissione ritiene laccordo un utile contributo delle parti sociali alla protezione non soltanto della salute e della sicurezza, m anche della dignità dei lavoratori, nonché alla promozione di organizzazioni moderne del lavoro. In quanto tale, laccordo rappresenta un valore aggiunto per le relative legislazioni europea e nazionale e si ispira al documento di consultazione della Commissione.
(LG-FF)
Laccordo mira a impedire e, se del caso, a gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul lavoro. Esso condanna tutte le forme di molestie e di violenza e conferma il dovere del datore di lavoro di tutelare i lavoratori contro tali rischi. Le imprese in Europa sono tenute ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove essi si verifichino. Le procedure possono comprendere una fase informale con la partecipazione di una persona che goda della fiducia tanto della direzione che dei lavoratori. I ricorsi andranno esaminati e risolti rapidamente . Occorre rispettare i principi di dignità, riservatezza, imparzialità ed equo trattamento. Contro i colpevoli saranno adottate misure adeguate, dallazione disciplinare fino al licenziamento, mentre alle vittime sarà fornita, se del caso, assistenza al processo di reinserimento.
Laccordo autonomo va applicato dai membri delle parti firmatarie, cioè dalle organizzazioni nazionali delle parti sociali, conformemente alle procedure e alle prassi proprie elle parti sociali degli Stati membri, come disposto dalla prima opzione dellarticolo 139, paragrafo 2 del Trattato CE. Laccordo va attuato entro tre anni dalla firma. Nel quarto anno il comitato del dialogo sociale elaborerà una relazione sulla sua attuazione.
Per quanto riguarda la rappresentatività, la Commissione europea ritiene che le parti firmatarie siano, collettivamente, sufficientemente rappresentative delle parti sociali da potere firmare accordi intersettoriali a livello europeo. Secondo la Comunicazione, molte volte in passato esse hanno dimostrato la propria capacità di concludere accordi quadro europei. Tutte le parti firmatarie hanno il mandato di rappresentare i rispettivi membri nei negoziati nellambito del dialogo sociale e hanno approvato laccordo conformemente alle rispettive procedure interne di decisione.
Per quanto riguarda il contenuto della Comunicazione, la Commissione precisa che le varie disposizioni dellaccordo quadro sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro sono conformi al diritto comunitario e gli obiettivi coincidono con quelli della politica europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Laccordo opta per un approccio attivo piuttosto che giuridico al fine di risolvere il problema delle molestie e della violenza a livello dellimpresa. La Commissione ritiene laccordo un utile contributo delle parti sociali alla protezione non soltanto della salute e della sicurezza, m anche della dignità dei lavoratori, nonché alla promozione di organizzazioni moderne del lavoro. In quanto tale, laccordo rappresenta un valore aggiunto per le relative legislazioni europea e nazionale e si ispira al documento di consultazione della Commissione.
(LG-FF)
Fonte: Commissione Europea
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