Accordo tra la Comunità delle ferrovie europee e la Federazione europea dei lavoratori

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 195/15 del 27 luglio 2005 è pubblicata la Direttiva 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l’ Accordo fra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea che, fra l’ altro, garantisce (art. 31) ad ogni lavoratore il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose e ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a ferie annuali retribuite, il Consiglio dell’ UE, su proposta della Commissione, ha adottato le Direttiva 2005/47/CE del 18 luglio 2005 concernente l’ Accordo fra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Poiché, nella prospettiva del mercato interno del settore dei trasporti ferroviari e della concorrenza che lo caratterizzano, gli obiettivi della direttiva, cioè la tutela della salute e della sicurezza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri , il Consiglio ha ritenuto che con l’ adozione della direttiva gli obiettivi stessi possono essere realizzati meglio a livello comunitario, pur nei limiti del principio di sussidiarietà sancito dall’ art.5 del trattato.
Come previsto all’ articolo 1 della direttiva, scopo principale è quello di attuare l’ accordo concluso il 27 gennaio 2004 tra la CER e la ETF, il cui testo integrale –che riportiamo nel link- è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 195/18 del 27 luglio 2005.
All’ art. 2 si sottolinea che in nessun caso l’ attuazione della direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo di applicazione. La sua attuazione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o della direzione e dei lavoratori, tenuto conto di eventuali cambiamenti della situazione, di emanare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento della direttiva, purchè i requisiti minimi previsti dalla direttiva stessa siano rispettati.
La Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello comunitario, riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sull’ attuazione della direttiva entro il 27 luglio 2011.

Fonte: Eur-Lex

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