Il D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. In particolare le modifiche riguardano larticolo 74, comma 2, la cui lettera z) è sostituita dalla seguente:
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dellelenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dellallegato alla parte terza;
uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale di uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene lanalita;
uu-ter)limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dellanalista che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uuu-quinquies) materiale di riferimento:materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nellesame di proprietà nominali...
Per quanto riguarda lo standard di qualità ambientale per le acque superficiali, larticolo 78 stabilisce che:
1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui allarticolo 7r4, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di seguito denominati SQA, di cui alla lettera A.2.6 dellallegato 1 alla parte terza.
2. Per le finalità di cui al comma 1,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna dacqua gli SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dellallegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, utilizzando le matrici sedimenti a biota limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici.
Per quanto riguarda i Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee, larticolo 78-quinquies stabilisce che:
1. LISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dellambiente, di seguito ARPA, e dalle agenzie provinciali per la protezione dellambiente, di seguito APPA, ai fini del programma del monitoraggio chimico svolto ai sensi dellallegato 1 a.lla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
LISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazioni per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8-bis, sezione A Stato delle acque superficiali, parte 2 Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici dellallegato 1 alla parte terza.
(LP)