Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 25/9 del 1° febbraio 2007 è pubblicata la Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II.
Successivamente al parere del CSPC (Comitato Scientifico per i Prodotti di Consumo) emessi sulla base di studi scientifici, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che regolamenta le sostanze per la tintura per capelli e che obbliga lindustria a sottoporre alla valutazione del CSPC i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.
La direttiva 2007/!/CE del 29 gennaio 2007 stabilisce che devono essere incluse nellallegato II della direttiva 76/768/CEE le sostanze per le quali non è stato espresso un interesse esplicito durante la consultazione pubblica a difesa del loro impiego nelle tinture per capelli e per cui non sono stati presentati dati di sicurezza aggiornati ai fini di consentire unadeguata valutazione dei rischi.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro e non oltre il 21 agosto 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
La direttiva 2007/!/CE del 29 gennaio 2007 stabilisce che devono essere incluse nellallegato II della direttiva 76/768/CEE le sostanze per le quali non è stato espresso un interesse esplicito durante la consultazione pubblica a difesa del loro impiego nelle tinture per capelli e per cui non sono stati presentati dati di sicurezza aggiornati ai fini di consentire unadeguata valutazione dei rischi.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro e non oltre il 21 agosto 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Fonte: Eur-Lex
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