Adeguamento al progresso tecnico della normativa europea relativa ai prodotti cosmetici

Al fine di adeguare al progresso tecnico l’ Allegato VII della direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, la Commissione europea ha adottato la direttiva 2005/9/CE della Commissione – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 27/46 del 29 gennaio 2005 – che modifica il citato allegato VII.

Entro il 28 luglio 2005 gli Stati membri dovranno conformarsi, per quanto riguarda i prodotti cosmetici, alla Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 27/46 del 29 gennaio 2005 – recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII la cui prima parte comprende un elenco di filtri UV che possono essere contenuti in prodotti cosmetici.Poiché il Comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori ritiene che l’ impiego dell’ acido benzoico, “2-(4-diethylamino)-2-hydroxybenzoil-, hexylester, in concentrazioni fino al 10%, nei prodotti per la protezione solare, da solo o unitamente ad altre sostanze che assorbono gli UV, sia sicuro, deve essere incluso nell’ allegato VII, parte I della direttiva 76/768/CEE con il numero d’ ordine 28.

Fonte: Eur-Lex

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