Inoltre, lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.
E’ prevista una maggiore durata dell’agevolazione, fino al 30 giugno 2014, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
La legge di conversione del Dl n. 63/2013 ha reintrodotto la possibilità di usufruire della detrazione per le spese di sostituzione di:
– impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
– scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Il testo originario del decreto legge aveva invece escluso dalla proroga questi interventi.
Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per questi interventi la detrazione del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) e non dal 4 agosto (data di entrata in vigore della legge di conversione).
La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.
Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo:
– l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta
– la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo)
– l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
– la ritenuta d’acconto (del 4%) che banche e Poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa
– l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.