Agevolazioni a favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004 è pubblicata la Circolare 18 novembre 2004, n. 6325 del Ministero delle Attività Produttive relativa alla Legge 23 agosto 2004, n. 239, articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l’ accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a gpl e metano di cui al decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

La Circolare 18 novembre 2004, n. 6325 del Ministero delle attività produttive – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004 – riporta Indicazioni e chiarimenti sulla Legge 23 agosto 2004, n. 239, dove agli articoli 53 e 54 amplia le possibilità di accesso ai contributi previsti dall’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito , con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gpl o a metano nonché quello degli autoveicoli a trazione elettrica . In particolare l’ art. 53 consente l’ accesso ai contributi per le installazioni di impianti a gpl o a metano su autoveicoli effettuate non più entro l’ anno, ma entro i tre anni dalla data di immatricolazione. L’ art. 54 estende la possibilità di utilizzo dei contributi stessi non più alle sole persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche per l’ acquisto di autoveicolo nuovo e, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, per le installazioni effettuate entro i tre anni dalla data di prima immatricolazione purchè le operazioni di acquisto e di installazione siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge 239/2004.

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