Aggiornamento della disciplina igienica degli imballaggi per alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2007 è pubblicato il Decreto 25 settembre 2007,n.. 217 del Ministro della salute relativo al “Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”.

L’articolo 27 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall’articolo 5, comma 1 del decreto 26 aprile 1993, n. 220 è sostituito dal seguente:
“Art.27. – 1. Le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto diretti degli alimenti quando, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione: siano costituiti d almeno il 75 per cento di materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;ù
b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 60 per cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie.
(Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla sostanza secca).
E’ ammessa la presenza, in quantità di tracce, secondo buona tecnica industriale, di coadiuvanti tecnologici di lavorazione con funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio, agenti antischiuma e antilimo.
Le materia fibrose, le sostanze di carica, le sostanze ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di lavorazione e gli imbiancanti ottici che possono essere impiegati sono indicati nella sezione 4 dell’allegato II al presente decreto.
LG-FF

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