In particolare il Ministro decreta che lallegato II, sezione I, parte B, Additivi per materie plastiche del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dallallegato I del presente decreto.
Larticolo 4 del decreto prevede che:
1. La commercializzazione e limpiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente decreto è consentita a partire dal 7 marzo 2009:
2. La produzione e limportazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, è consentita fino al 6 marzo 2010.
3. Limpiego degli additivi riportati nellallegato I del presente decreto, senza numero di riferimento, è consentito fino al 31 dicembre 2009.
4. Limpiego degli additivi riportati nellallegato I del presente decreto, senza il numero di riferimento, è vietato a partire dal 1° gennaio 2010.
(LG-FF)