Sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007 è pubblicata lOrdinanza 28 marzo 2007 che modifica la precedente Ordinanza 12 dicembre 2006 sulla Tutela dellincolumità pubblica dallaggressione dei cani.
Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze allanimale, vengono accolte parzialmente le richieste rappresentate dallEnte Nazionale della cinofilia italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui allarticolo 12, comma 1, lettera e), punto i) dellordinanza 12 dicembre 2006, sino allemanazione di una legge di divieto generale specifica in materia.
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della varietà genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudonomia prevista dallo standard.
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della varietà genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudonomia prevista dallo standard.
Approfondimenti