AIA e IPPC: prorogate al 31/3/2008 dalla Legge 243/2007 (ma non tutte)

La Legge 243/2007 ha approvato il decreto legge n. 180/2007 (in vigore dal 31 ottobre 2007) che consente agli impianti (ma non tutti!) soggetti ad Autorizzazioni Integrate Ambientali di proseguire fino al 31 marzo 2008 la propria attività, in attesa dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni tuttora pendenti.

La Legge 243/2007 (in vigore dal: 28-12-2007) ha approvato il decreto legge n. 180/2007 (in vigore dal 31 ottobre 2007) che consente agli impianti (ma non tutti!) soggetti ad Autorizzazioni Integrate Ambientali di proseguire fino al 31 marzo 2008 la propria attività, in attesa dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni tuttora pendenti.

TESTO della Legge 243/2007:

Art. 1.
Differimento di termini
1. All’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole: “30 ottobre 2007”, (( ovunque ricorrano, ))
sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008”.
(( 1-bis. All’articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di
autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti
devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008
all’autorita’ competente ovvero, qualora quest’ultima non sia stata
ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente”.
1-ter. All’articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “diciotto mesi” sono
sostituite dalle seguenti: “sei mesi”. ))

Si tratta della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

La pubblicazione è avvenuta sulla GU n. 299 del 27-12-2007.

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Il decreto-legge n. 180 era in vigore dal 31 ottobre 2007 (G.U. n. 254 del 31 ottobre 2007).

Modifica il D.Lgs. 59/2005 sulla IPPC “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento“,

Consente agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale già in esercizio di proseguire per alcuni mesi (fino al 31 marzo 2008) la propria attività, nelle more della definizione dei procedimenti di rilascio della medesima autorizzazione tuttora pendenti.

La prorga riguarda solo le aziende che abbiano già presentato nei termini domanda per l’adeguamento alle disposizioni antinquinamento e versato il contributo richiesto.
In quest’ultimo caso, precisa il decreto, gli impianti potranno continuare a funzionare nel rispetto di norme vigenti e condizioni fissate negli atti amministrativi già rilasciati.

Ecco il testo del decreto-legge ora modificato dalla Legge 243/2007:

-Art. 1. – Differimento di termine
1. All’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole: “30 ottobre 2007” sono sostituite dalle
seguenti: “31 marzo 2008”.

Art. 2. – Normativa transitoria

1. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti
gia’ in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini
previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria
attivita’, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore gia’ rilasciate;
tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla
scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale per l’attuazione delle relative condizioni.

Art. 3. – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

(RMP)

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