Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 202/11 del 25 agosto 2006 è pubblicato lInvito a presentare proposte e osservazioni a norma dellarticolo 88, paragrafo 2, del trattato CE su Aiuto di Stato-Italia C 29/2006 (ex NN 20/2005) – Ristrutturazione delle cooperative e dei loro consorzi.
Il testo rilevante ai fini SEE della Commissione europea riguarda laiuto alla ristrutturazione delle cooperative e dei loro consorzi istituito dal decreto legislativo del 18 maggio 2001 riguardante disposizioni regolamentari che prevede il finanziamento, in vigore dalla sua entrata in vigore, delle misure di aiuto previste dal decreto 10 febbraio 1998 che definisce le modalità attuative dellarticolo 11, paragrafo 8 ter, della legge 17 febbraio 1982,n. 41.
Il regime prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, o di un mutuo tasso agevolato per un ammontare fino all85% della predetta spesa, alle cooperative del settore della pesca che presentano piani di ristrutturazione finalizzati al loro risanamento e al ripristino della loro redditività economico finanziaria. I costi ammissibili, estremamente vari, comprendono costi di investimento, oneri finanziari o spese di funzionamento delle imprese.
Poiché le condizioni del regime di aiuto non sembrano conformi a quelle definite negli orientamenti ristrutturazione, il regime di aiuto dellItalia è stato registrato dalla Commissione come aiuto illegale ai sensi dellarticolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999.
Pertanto, la Commissione invita lItalia a presentare, nellambito del procedimento di cui allarticolo 88, paragrafo 2, del trattato, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dellaiuto.
Il regime prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, o di un mutuo tasso agevolato per un ammontare fino all85% della predetta spesa, alle cooperative del settore della pesca che presentano piani di ristrutturazione finalizzati al loro risanamento e al ripristino della loro redditività economico finanziaria. I costi ammissibili, estremamente vari, comprendono costi di investimento, oneri finanziari o spese di funzionamento delle imprese.
Poiché le condizioni del regime di aiuto non sembrano conformi a quelle definite negli orientamenti ristrutturazione, il regime di aiuto dellItalia è stato registrato dalla Commissione come aiuto illegale ai sensi dellarticolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999.
Pertanto, la Commissione invita lItalia a presentare, nellambito del procedimento di cui allarticolo 88, paragrafo 2, del trattato, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dellaiuto.
Fonte: Eur-Lex
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