Aiuti di Stato dell’Italia a favore di taluni istituto di credito.

Sulla Gazzetta Ufficiale della UE L 237/70 del 4-9-2008 è pubblicata la Decisione 2008/711/CE della Commissione dell’11-3-2008 relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07) cui l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria.

Il 24 dicembre 2003 il Parlamento italiano ha approvato la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge 350/2003), il cui articolo 2, comma 76, prevede uno speciale regime di riallineamento fiscale per i beni di taluni istituti di credito nati da o sottoposti riorganizzazione ai sensi della precedente legge 30 luglio 1990 (legge 218/1990) sulla privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico in Italia.

Le autorità italiane non hanno notificato il regime alla Commissione ai fini del controllo degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Tratto CE. La Commissione ha tuttavia avviato un esame preliminare di detto regime.
Alla richiesta della Commissione di ulteriori chiarimenti, l’Italia ha fornito le informazioni richieste con lettera datata 5 maggio 2006. Il 3 luglio 2006 la Commissione ha incontrato le autorità italiane per discutere del funzionamento e della giustificazione del regime fiscale in atto.

Nel corso della riunione la Commissione ha preso atto della nota delle spiegazioni fornite dalle autorità italiane, pur continuando a nutrire taluni dubbi sul regine di cui trattasi, afferenti alla sua eventuale equiparabilità ad u n aiuto di Stato ed alla sua comparabilità con il mercato comune.
Secondo la Commissione, il considerevole importo dell’aiuto ha contribuito effettivamente a rafforzare la posizione finanziaria dei beneficiari appartenenti al settore bancario che competono sul mercato liberalizzato dei servizi finanziari aperto alla concorrenza con altre imprese che prestano servizi a livello intracomunitario.

La Commissione ritiene inoltre che il vantaggio concesso a favore degli istituti di credito in questione sia in grado di falsare la concorrenza nell’attuale contesto caratterizzato da opportunità di consolidamento nel settore bancario italiano. Il fatto che taluni istituti di credito italiani abbiano eliminato il loro debito d’imposta relativo a plusvalenze latenti nei loto attivi ed iscritte nei loro bilanci attraverso il pagamento di un’imposta di entità nominale (ridotta) è suscettibile di accrescere la capacità di attrazione di tali istituti di credito nonché il loro valore economico agli occhi dei potenziali investitori e acquirenti. La Commissione è dell’avviso che il vantaggio accordato dal regime fiscale in esame possa provocare un’alterazione indebita del mercato delle acquisizioni societarie nel settore bancario in Italia.

Nella misura in cui il regime in esame costituisce u n aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del trattato CE, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. Né le autorità italiane né gli interessati hanno avanzato argomentazioni specifiche per invocare l’applicazione di una delle suddette deroghe nel presente caso.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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