La Commissione CE autorizza aiuti all’ investimento nei trasporti
Bruxelles, 7 maggio 2002.
La Commissione ha approvato un regime italiano di aiuti agli investimenti nei trasporti. Le regioni ammissibili agli aiuti regionali, cioè le regioni più sfavorite, potranno dunque beneficiare di crediti di imposta per i loro investimenti in questo settore. La Commissione aveva approvato il 13 marzo 2001 un sistema di aiuti simile per altri settori industriali . Queste misure mirano a stimolare lo sviluppo regionale.
Il sistema di aiuti all’investimento previsto dall’Italia scade il 31 dicembre 2006. È dotato di un bilancio globale annuale di circa 4,6 miliardi di euro, di cui approssimativamente il 10% riguarderà il settore dei trasporti.
L’aiuto agli investimenti è concesso sotto forma di crediti di imposta, con massimali equivalenti a quelli previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale.
Il sistema di aiuti si limita agli investimenti in attivi ammortizzabili: edifici ed attrezzature. Tuttavia, gli investimenti negli “attivi mobili”, cioè i veicoli, sono esclusi per i trasporti professionali. Il regime non è cumulabile con altri sistemi di aiuti.
La Commissione ha approvato un regime italiano di aiuti agli investimenti nei trasporti. Le regioni ammissibili agli aiuti regionali, cioè le regioni più sfavorite, potranno dunque beneficiare di crediti di imposta per i loro investimenti in questo settore. La Commissione aveva approvato il 13 marzo 2001 un sistema di aiuti simile per altri settori industriali . Queste misure mirano a stimolare lo sviluppo regionale.
Il sistema di aiuti all’investimento previsto dall’Italia scade il 31 dicembre 2006. È dotato di un bilancio globale annuale di circa 4,6 miliardi di euro, di cui approssimativamente il 10% riguarderà il settore dei trasporti.
L’aiuto agli investimenti è concesso sotto forma di crediti di imposta, con massimali equivalenti a quelli previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale.
Il sistema di aiuti si limita agli investimenti in attivi ammortizzabili: edifici ed attrezzature. Tuttavia, gli investimenti negli “attivi mobili”, cioè i veicoli, sono esclusi per i trasporti professionali. Il regime non è cumulabile con altri sistemi di aiuti.