Albo Gestori Ambientali: Circolare esplicativa della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 relativa al trasporto di rifiuti urbani e speciali

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 avente per oggetto “Applicazione disposizioni delibera n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5”.

Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017

Con riferimento alle richieste di chiarimento riguardanti le nuove disposizioni in materia di iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4 e 5, il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno diramare i seguenti chiarimenti applicativi.

1. L’articolo 3, comma 2, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 dispone che le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della delibera stessa rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
In merito è stato richiesto di chiarire il termine di scadenza riguardante l’impresa iscritta in più di una delle suddette categorie, ma con differenti termini di durata.
In proposito sì ritiene opportuno ribadire che l’iscrizione all’Albo viene effettuata in una o più categorie e relative classi e pertanto, ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione transitoria, la scadenza riguarda l’iscrizione nella singola categoria e relativa classe.

2. Si precisa che le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 possono essere oggetto di domanda di variazione dell’iscrizione.
Sì chiarisce che, nel caso di variazione dell’iscrizione riguardante il passaggio a una classe superiore, devono essere dimostrati i requisiti previsti dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Lo stesso criterio si applica alle variazioni relative all’inserimento di sottocategorie della categoria 1 non ricomprese nell’iscrizione in essere.
Le imprese iscritte alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 nella categoria 1 per l’esclusivo esercizio delle attività individuate all’Allegato “B”, Tab. 1B (raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/ raccolta differenziata di rifiuti urbani) o alla Tab. 4B (raccolta multimateriale), dell’abrogata delibera n.1 del 30 gennaio 2003, sono iscritte d’ufficio nella sottocategoria “raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta mulrimateriale” di cui Allegato “D”, Tab. D1, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016.
In tali casi, per poter svolgere le attività non ricomprese nell’iscrizione in essere, l’interessato può richiedere l’inserimento dei pertinenti codici dell’EER.
Si precisa che l’impresa iscritta o che intende iscriversi nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato “A”), in una determinata classe, qualora intenda accedere alle classi superiori riguardanti le singole sottocategorie, deve dimostrare la disponibilità delle dotazioni previste per la sola differenza rispetto a quelle già dimostrate ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

3. L articolo 1, comma 6, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, dispone che l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato “A”), in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe, o classe inferiore, delle sottocategorie individuate all’Allegato “D”, fermo restando l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere l’attività di cui alle Tab. D6 e D7 del medesimo allegato, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.
In base a tale disposizione il provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie di cui all’Allegato “D”.

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