Albo Gestori Ambientali: circolare Relativa ai diritti annuali dovuti per l’iscrizione con procedura semplificata

La Circolare n. 1041 del 09 dicembre 2015 è stata redatta in risposta ad alcune Sezioni regionali dell’Albo che hanno chiesto di chiarire quale sia il corretto comportamento da tenere relativamente all’applicazione del diritto d’iscrizione dovuto dai soggetti che richiedono l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 120/2014.

Circolare n. 1041 del 09 dicembre 2015

Alcune Sezioni regionali dell’Albo hanno chiesto di chiarire quale sia il corretto comportamento da tenere relativamente all’applicazione del diritto d’iscrizione dovuto dai soggetti che richiedono l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 120/2014; infatti, mentre detta disposizione prevede che la domanda d’iscrizione sia corredata con l’attestazione comprovante il diritto annuale d’iscrizione, l’art. 24, comma 4, dello stesso decreto dispone che, “in sede di prima iscrizione o di variazione dell’iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione”.

In proposito il Comitato nazionale ha osservato che una applicazione dell’art. 16 del D.M. 120/2014, che non tenga conto della disposizione di cui all’art. 24, comma 4, del medesimo decreto, comporterebbe inevitabilmente un versamento da parte delle imprese in parte non dovuto, essendo l’esatto importo del rateo determinabile solamente all’atto della delibera d’iscrizione adottata dalla Sezione regionale competente.

Per quanto sopra, il Comitato nazionale ha ritenuto che le imprese le quali richiedono l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 120/2014, non debbano corredare la domanda d’iscrizione con l’attestazione del pagamento del diritto annuale, attestazione che viene richiesta dalle Sezioni regionali a seguito dell’avvenuta iscrizione sulla base del calcolo previsto dal citato articolo 24, comma 4, del DM 120/2014. In assenza della presentazione di detta attestazione, il provvedimento d’iscrizione non viene notificato all’impresa e, pertanto, non è da ritenersi efficace.

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