L’articolo 22, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014, n.120, dispone che le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti a rinnovare l’iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando un’autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione ogni dieci anni. Lo stesso articolo 22 dispone, al comma 2, che la domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione.
Detto termine è con tutta evidenza finalizzato a consentire alla Sezione regionale o provinciale l’espletamento dell’istruttoria relativa al rinnovo dell’iscrizione senza che se si crei una interruzione temporale tra l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione, tenuto anche conto della validità della documentazione autocertificata dall’impresa che presenta domanda di rinnovo.
Per quanto sopra si ritiene che le domande di rinnovo dell’iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento.
Tuttavia si fa presente che, ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell’iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell’iscrizione. Con la conseguenza che, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le attività oggetto dell’iscrizione non potranno essere svolte.
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