Albo Gestori Ambientali, circolare sul trasporto transfrontaliero

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 avente per oggetto “Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6)”.

Circolare n. 5 del 9 maggio 2019

OGGETTO: Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6).

Con riferimento alle disposizioni emanate con la delibera n. 3 del 13 luglio 2016 ed alla luce dei chiarimenti dati con circolare n. 149 del 2 febbraio 2017 il Comitato nazionale, a seguito del confronto con le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Svizzera, ha ritenuto opportuno diramare i seguenti chiarimenti.
Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, in base all’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999, sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera.
L’articolo 9 del richiamato accordo, infatti, stabilisce che i trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un’autorizzazione analoga a quella istituita per i trasportatori comunitari dal regolamento CEE 881/92 (ora regolamento CE 1072/2009) e la concessione di tale autorizzazione da parte delle autorità Svizzere è in ogni caso subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovo equivalenti a quelle previste dal regolamento CE 1072/2009 per i trasportatori comunitari.
Il successivo articolo 10 chiarisce poi che i trasporti internazionali di merci su strada in transito attraverso il territorio delle parti contraenti sono liberalizzati quando eseguiti dietro il rilascio delle licenze di cui all’articolo 9.
Alla luce di quanto ricostruito il Comitato nazionale ritiene che:
– l’ autorizzazione rilasciata dall’autorità Svizzera in conformità all’articolo 9 del richiamato accordo possa considerarsi titolo idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 120/2014.
– il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, sia da considerarsi comprovato previa presentazione di copia della predetta autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della delibera n. 3 del 13 luglio 2016 per i soggetti in possesso di licenza comunitaria.
– nel caso di trasporti transfrontalieri non trovi applicazione quanto contenuto nella circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 circa la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Da ultimo, con riferimento al requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera e), relativo alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori, si segnala che la verifica dello stesso è da effettuarsi esclusivamente sui primi due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione Svizzera in quanto obbligatori (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità; previdenza professionale) e non sul c.d. “terzo pilastro” (previdenza individuale) che risulta essere istituto come complementare e facoltativo.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo