Albo Gestori Ambientali: Delibera relativa ai criteri e alle modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 relativa Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017
Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

Articolo 1
(Sedi e date delle verifiche)
In sede di prima applicazione della disciplina contenuta negli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le verifiche iniziali per i responsabili tecnici si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell’allegato “A”.

Articolo 2
(Domanda di iscrizione alle verifiche, modalità d’inizio e ammissibilità)
1. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate nel successivo comma 3.
2. Per essere ammesso alle verifiche è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
b) essere in possesso di diploma dì scuola secondaria dì secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all’organizzazione della verifica.
3. II candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e compila l’apposito modello indicando, tra l’altro, la data, la sede dell’esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E’ fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione.
4. Il candidato riceve via e-mail conferma dell’iscrizione con l’indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.
5. In sede di prima applicazione, il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta.

Articolo 3
(Commissione di esame)

Articolo 4
(Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi)

Articolo 5
(Diario delle verifiche)

Vai al testo completo della Deliberazione al primo link…

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