Albo Gestori Ambientali: Delibera relativa al trasporto transfrontaliero di rifiuti

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017 relativa alla proroga del termine per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti e che sono in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012.

Deliberazione 2 maggio 2017
Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio
2016.

Vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, recante criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2017, che ha stabilito il termine del 15 maggio 2017 entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016;
Rilevata l’opportunità, anche a seguito della circolare n. 149 del 2 febbraio 2017, con la quale sono state emesse disposizioni attuative riguardanti la documentazione per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6, di prevedere una proroga del termine entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n, 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016;

DELIBERA

Il termine, previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, come
modificata dalla deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2017, entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, è prorogato alla data del 30 settembre 2017.

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