Albo Gestori Ambientali, la Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019

Pubblicata la delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 che dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019
Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.

Articolo 1
(Compiti generali del responsabile tecnico)

1. Nell’ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’incarico è svolto,
a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.

Articolo 2
(Categorie 1,4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

Articolo 3
(Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)

Articolo 4
(Categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

Articolo 5
(Categoria 9. Bonifica di siti)

Articolo 6
(Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)

Articolo 7
(Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)

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