Albo Gestori Ambientali, le Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato in data 26 settembre 2018 le Circolari n.150 “Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014” e n.151 “Sottocategorie della categoria 1, criterio della quantità annua trasportata”.

Circolare n. 150 del 26 settembre 2018

OGGETTO: Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M.120/2014

Il nuovo regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014) ha modificato quanto precedentemente previsto dal D.M. 406/98 in materia di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo; infatti, mentre l’articolo 1.1,comma 2, dell’abrogato D.M. n. 406/98 prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, l’esibizione di “referenze bancarie”, l’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante “affidamenti bancari”.

La genericità del D.M. 406/98 nel prevedere l’esibizione di “referenze bancarie”, aveva consentito al Comitato nazionale di individuare la possibilità di dimostrare il requisito di capacità finanziaria mediante l’attestazione di un affidamento rilasciato da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria.

Con il D.M. 120/2014 è venuto meno il generico riferimento alle “referenze bancarie” ed è chiaramente indicato l’affidamento bancario, strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria.

Alla luce del nuovo quadro normativo, il Comitato Nazionale con propria delibera 3 novembre 2016 n.5, nel fissare i criteri e i requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari.

Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale ha chiarito che la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata anche alle altre categorie d’iscrizione. Pertanto, solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

Circolare n. 151 del 26 settembre 2018

OGGETTO: Sottocategorie della categoria 1. Criterio della quantità annua trasportata.

Come è noto, con delibera 3 novembre 2016, n. 5, sono state individuate sottocategorie della categoria 1 le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Al riguardo il Comitato nazionale ha chiarito che le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della delibera 5/2016 per le attività ora inquadrate nelle suddette sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

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