“Alcune osservazioni sulle nuove norme per la prevenzione dei rischi di contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro – Parte 3” di Giulio Andrea Tozzi

Pubblichiamo la terza parte dell’approfondimento “Alcune osservazioni sulle nuove norme per la prevenzione dei rischi di contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro” di Giulio Andrea Tozzi, esperto in Salute e Sicurezza sul lavoro già Dirigente chimico, responsabile struttura semplice Porto ASL 3 Servizio Sanitario Regione Ligure.

“Alcune osservazioni sulle nuove norme per la prevenzione dei rischi di contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro”
di Giulio Andrea Tozzi

Parte Terza
Deroghe temporanee sull’immissione sul mercato di DPI e DM.

Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi Medici (DM), a conferma della confusione normativa che si è venuta a creare in materia di sicurezza sul lavoro nel corso dell’emergenza, è utile analizzare alcuni articoli del DL n.9 (art.34) e del DL n.18 (art.15 e art.16 comma 1), rispettivamente, art.5-bis, art.15 e art.16 del DL n.18/20 coordinato con la Legge di conversione 24/04/20 n.27, modificata infine con L. 17/07/2020 n.77 (art. 66-bis).
Nell’art.16.1, detto per inciso, ma si esaminerà la questione in dettaglio più avanti, le mascherine chirurgiche sono impropriamente assimilate ai DPI di cui all’art. 74 del DLgs 81/08.

In un primo momento, con apposite indicazioni, si sono derogate temporaneamente le procedure per la commercializzazione di alcuni prodotti utilizzabili nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio, previsti dal Regolamento DPI e dalla normativa sui Dispositivi Medici, facendo seguito alla Raccomandazione della Commissione (EU) 2020/403 (in particolare paragrafi dal 2 al 5) e successivi atti.
Per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento di determinati DPI e Dispositivi Medici, quindi, sono state sostituite, temporaneamente, alcune procedure per la loro immissione sul mercato europeo o per la loro esportazione, rispettivamente, con l’autorizzazione dell’INAIL o con quella dell’ISS essenzialmente basate sulla valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata dai fabbricanti, in quanto spesso elaborata al di fuori della rete degli Organismi Notificati e delle Norme Europee.

Di non chiara collocazione in questo quadro, risultava, alla luce delle nuove norme, invece, l’ulteriore disposizione secondo cui, fino al termine dell’emergenza, “è consentito l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa
vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art.2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020”
(art. 5-bis. 2).
Veniva da domandarsi, infatti, se ci si riferisse qui ai dispositivi sopracitati o ad altri, non rientranti nelle tipologie dell’art.15 e dell’art.16 (alle mascherine, ai facciali o solo a uno di essi), e sulla base di quali criteri e competenze il CTS potesse stabilire che la loro efficacia protettiva fosse analoga a quella dei DPI previsti dalla normativa vigente (a quale normativa ci si riferisce?). Inoltre, non veniva indicato se e come fosse possibile importare tali dispositivi (l’art.5 esplicita soltanto che ne sarebbe consentito l’uso), senza marcatura CE o autorizzazione in deroga dell’INAIL o dell’ISS.

L’articolo completo di Giulio Andrea Tozzi è disponibile al link sottostante

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