Alloggi per studenti universitari, stabiliti gli standard minimi.

Sulla G.U. n. 97 del 28-04-2011 è pubblicato il Decreto 7 febbraio 2011 concernente le “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 338. Il decreto stabilisce anche gli standard minimi dimensionali e qualitativi di alloggi e residenze e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la realizzazione degli stessi.

Il decreto ministeriale prevede che nelle residenze per studenti devono essere previste varie aree funzionali, in modo tale che siano ottemperate le esigenze di indidualità e socialità:
· area di residenza, che comprende le funzioni residenziali per gli studenti;
· area servizi culturali e didattici, dedicata allo studio, alla lettura, alle riunioni;
· area servizi ricreativi, che comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e alla socializzazione, che lo studente compie in forma individuale o di gruppo;
· servizi di supporto, gestionali e amministrativi;
· accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree e funzionali e all’interno di queste.

Queste alcune delle prescrizioni sulle dimensioni degli ambienti:
1) La superficie netta da adibire alle funzioni residenziali a posto alloggio (p.a.) deve essere uguale o superiore a 12, 5m2/p.a. per la camera singola (incluso servizio igienico) 0 9,5 m”/p.a. per la camera doppia (incluso il servizio igienico). Per gli utenti con disabilità fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio non minore al 5% del numero di posti alloggio totali. In tal caso la superficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno del 10%.
2) La superficie da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere non minore a 6,0 m”/p.a. e dovrà comprendere i ser vizi culturali e didattici (AF2), i servizi ricreativi (AF3) ed i servizi di supporto (AF4).
3) Le dimensioni minime devono essere: camera singola (posto letto, posto studio) non minore di 11,0 m2, camera doppia (due posti letto, posto studio) non minore di 16,0 m2. Non sono ammesse camere con più di due posti alloggio; servizio igienico (lavabo, doccia, wc,bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, non minore di 3,0 m”.

Il provvedimento ministeriale indica anche quali criteri devono essere rispettati nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca. Tra i requisiti di compatibilità ambientale, i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti. Devono essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia e di acqua potabile, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili. Nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale nell’ottica del riciclo e del riutilizzo.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato anche il Decreto 21 marzo 2011 sulla “Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione.

(LG-FF)

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