Entra in vigore il 9 febbraio 2014.
Vedi l’intero testo coordinato al link alla G.U.
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Tra i provvedimenti all’Art. 3: la combustione illecita dei rifiuti passa da contravvenzione a reato punibile penalmente.
La norma prevede che:
– chi brucia rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da 2 a 5 anni,
– la pena, per il trasgressore, aumenta da 3 a 6 anni nel caso si brucino rifiuti pericolosi.
Il reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).
Vedi il dettaglio al link diretto all’articolo 3.