AMBLAV RISPONDE

Il preposto deve effettuare l’aggiornamento dei crediti formativi in qualità di preposto o in qualità di lavoratore? Le risposte ricevute sono spesso discordanti.

Risposta del dott. Norberto Canciani, Presidente di Associazione Ambiente e Lavoro (già responsabile U.O. Sicurezza del Lavoro – ASL Milano)

Le risposte contrastanti sono dovute alle tabelle allegate all’Accordo Stato Regioni del 2016 che riconoscono i crediti formativi.
La tabella visibile sotto mostra che il corso di aggiornamento per preposti consente l’esenzione dall’aggiornamento per lavoratori (ultima riga).
Al contempo, la terz’ultima riga stabilisce che con l’aggiornamento per lavoratori si viene esentati dall’aggiornamento preposti.
Dal punto di vista normativo è indifferente fare un aggiornamento oppure l’altro.
Tuttavia, con riferimento alle modifiche del D.Lgs. 81/08 che riguardano proprio i preposti (art. 37, comma 7ter) e che introducono per queste figure l’aggiornamento biennale da svolgere con modalità in presenza, appare evidente che il loro aggiornamento è una cosa diversa dall’aggiornamento dei lavoratori.
Alcune note dell’Ispettorato del Lavoro e della Commissione interpelli, hanno precisato che la formazione e l’aggiornamento dei preposti segue ancora le vecchie modalità, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni. Questa interpretazione ha lasciato molti dubbi proprio perché, secondo alcuni giuristi, il comma 7ter dell’art. 37 è vigente anche in assenza del nuovo Accordo.
Per questo motivo abbiamo comunque consigliato ai nostri utenti di procedere, nel dubbio, con aggiornamenti biennali per i preposti e con formazione in presenza.
In conclusione, indipendentemente dalle interpretazioni normative e soprattutto per ragioni di coerenza con il dettato normativo, si ritiene che sia opportuno procedere con l’aggiornamento specifico per la mansione di preposto effettivamente svolta.

 

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