Risposta del dott. Norberto Canciani, Presidente di Associazione Ambiente e Lavoro (già responsabile U.O. Sicurezza del Lavoro – ASL Milano)
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale è organizzato con un Responsabile (RSPP) e vari Addetti (ASPP) in funzione delle dimensioni dell’azienda e/o delle diverse localizzazioni.
Altre figure che possono essere considerate componenti del SPP sono gli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso, in quanto figure designate che svolgono un ruolo con responsabilità in attività di protezione dai rischi.
Il numero di componenti, la loro individuazione e la scelta è competenza del datore di lavoro.
Il RLS/RLST non è un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ma, designato dai lavoratori, si confronta con il SPP in merito alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Il RLS/RLST non ha responsabilità specifiche ma deve essere consultato sempre dal Datore di lavoro e dal SPP.
È comunque evidente che il RLS/RLST ha un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione aziendale. È una figura obbligatoria e la mancata consultazione è sanzionata penalmente.
Il RLS/RLS rappresenta il portavoce di lavoratori, non è un figura che deve predisporre o realizzare misure di prevenzione (compiti di SPP e dei diversi ruoli aziendali – dirigenti/preposti), non ha compiti di sorveglianza o controllo (compiti dei preposti) e l’unica sua responsabilità è nei confronti dei lavoratori che lo hanno eletto o designato.
Il D.Lgs.81/08 non prevede ipotesi sanzionatorie anche per componenti del SPP, in quanto distingue in modo chiaro chi ha il compito di supportare il datore di lavoro nella VDR e nella individuazione delle misure di prevenzione, da chi deve attuare gli interventi (datore di lavoro stesso, dirigenti, preposti).
In caso di infortunio o malattia professionale i componenti del SPP potrebbero essere ritenuti corresponsabili qualora, nello svolgimento della loro attività, abbiano agito con negligenza, imprudenza o imperizia.
In pratica, considerando che la responsabilità primaria è comunque del datore di lavoro e/o della gerarchia aziendale, potrebbe essere contestato il concorso di colpa qualora il comportamento dei componenti del SPP possa aver indotto nell’errore il datore di lavoro o i dirigenti nell’adozione di misure di prevenzione (errata VDR, sottostima di rischi, misure di prevenzione proposte non adeguate, ecc.).
Il D.Lgs. 81/08 non prevede ipotesi sanzionatorie per il RLS/RLST e il suo ruolo è incompatibile con quello di RSPP proprio per i motivi sopraesposti.
In caso di infortuni gravi o mortali qualche sentenza sembrava aver coinvolto anche gli RLS. In realtà si è poi verificato che questi RLS sono stati coinvolti solamente quando all’interno dell’azienda avevano anche compiti operativi specifici come preposti o dirigenti.