Risposta del dott. Norberto Canciani, Presidente di Associazione Ambiente e Lavoro (già responsabile U.O. Sicurezza del Lavoro – ASL Milano)
Nell’Accordo Stato Regioni sulla formazione non sono previsti riferimenti specifici perché la formazione per gli operatori che devono utilizzare diisocianati non rientra tra quelle considerate dall’Accordo.
Per una risposta al quesito posto è quindi necessaria una riflessione per similitudine con aspetti considerati nell’Accordo.
Nella parte III dell’Accordo del 17 aprile 2025, dove si affronta il tema dei corsi di aggiornamento, viene specificato che “Ai fini dell’aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche non è da ritenersi valida”.
Nel punto indicato si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo i corsi per dirigenti, preposti e addetti all’emergenza ma, proprio per la precisazione iniziale, si può considerare che quanto affermato sia applicabile per tutte le formazioni abilitanti.
Considerato che la formazione per gli utilizzatori di diisocianati è obbligatoria e vincolante e, di fatto, “abilitante” per svolgere queste mansioni, si ritiene che non sia da ritenersi valida anche come aggiornamento periodico per la formazione dei lavoratori.
Ovviamente una interpretazione autentica su questi aspetti potrà essere fornita esclusivamente dagli organismi ufficiali di controllo.


