Risposta del dott. Norberto Canciani, Presidente di Associazione Ambiente e Lavoro (già responsabile U.O. Sicurezza del Lavoro – ASL Milano)
La sorveglianza sanitaria è prevista nelle situazioni dove la valutazione dei rischi ha evidenziato rischi per cui la sorveglianza sanitaria è una misura di prevenzione richiesta.
Sembra un gioco di parole ma è proprio il senso della norma.
Se una situazione lavorativa presenta, ad esempio, solamente rischi di tipo infortunistico, il controllo sanitario non è necessario perché non aiuta a prevenire i rischi.
Di fatto la sorveglianza sanitaria è prevista solo per i rischi di malattia professionale (rischi agenti fisici, chimici, biologici, MMC, VDT, stress, ecc.).
Nelle attività descritte potrebbe non essere necessaria in quanto non sono presenti particolari rischi per la salute (forse solo la movimentazione carichi per il servizio spiaggia).
L’eventuale visita medica per l’attività connessa agli alimenti e bevande non c’entra nulla con la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08.
Quindi, la previsione della sorveglianza sanitaria deve sempre essere collegata ai rischi individuati nel processo di valutazione dei rischi.
Per quanto riguarda il personale a chiamata, fermo restando quanto detto sopra per la sorveglianza sanitaria, la responsabilità in caso di mancata preventiva formazione ricade totalmente sul datore di lavoro utilizzatore.
Ovviamente sarà cura del datore di lavoro richiedere personale in possesso di tutte le qualificazioni, compresa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’eventuale idoneità alla mansione o, in alternativa, predisporre la necessaria formazione e, se dovuta, la visita medica preventiva, prima di avviarlo al lavoro.