a) hanno presentato all’INAIL domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attivita’ lavorativa, con esposizione all’amianto per i periodi successivi all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e
nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;
c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.”
Tali lavoratori, secondo il disposto dell’articolo 2 (commi 1 e 2),
“devono presentare domanda all’INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con l’indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.
2. La durata di esposizione all’amianto per i periodi di attivita’ lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e’ certificato dall’INAIL.“
AG