Alla Conferenza governativa di Venezia l’avvocato generale INAIL, Luigi La Peccerella, ha analizzato i punti nodali di un verdetto che ha dato un contributo importante alla cultura della sicurezza sul lavoro e che si è avvalso del patrimonio informativo e dell’esperienza medico-legale dell’INAIL
Una sentenza che segna un passaggio importante nella cultura della sicurezza, in particolare per il suo valore di richiamo al livello di attenzione e consapevolezza richiesto a chiunque sia responsabile della salute dei lavoratori.
Ma anche una sentenza che dimostra il contributo significativo dell’Inail – attraverso la sua costituzione di parte civile – all’accertamento della verità.
Intervenendo, a Venezia, in occasione della seconda Conferenza governativa sulle patologie asbesto-correlate, l’avvocato generale dell’Inail, Luigi La Peccerella, ha messo in risalto i numerosi spunti di interesse giuridico che caratterizzano il verdetto del processo Eternit emesso dal tribunale di Torino il 13 febbraio scorso.
Gli ex vertici condannati a 16 anni.
Il giudizio di primo grado, al termine di un procedimento durato due anni, ha visto la condanna a 16 anni – per i reati di disastro ambientale doloso e di omissione volontaria delle cautele antinfortunistiche – di Stephan Schmidheiny e Louis de Cartier, ex vertici della multinazionale elvetica, ritenuti responsabili della morte – per patologie causate dall’esposizione alla fibra killer lavorata negli stabilimenti di Cavagnolo (Torino) e Casale Monferrato (Alessandria) – di 2.191 persone e della malattia di altre 665.
Esposizione e insorgenza delle patologie: un contributo di chiarezza.
“Risulta evidente il rilievo annesso all’imputazione dei reati di disastro doloso e di rimozione od omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche“, ha rilevato La Peccerella, evidenziando la portata di una sentenza che attribuisce il massimo grado di colpa quando la violazione alle normativa sulla sicurezza sul lavoro mette in pericolo la pubblica incolumità. Ancora – procedendo in un’analitica ricostruzione del ciclo produttivo degli stabilimenti Eternit nei diversi decenni – il tribunale di Torino ha dato un forte contributo di chiarezza alla questione controversa del nesso causale tra l’esposizione alla inalazione di fibre di amianto e l’insorgenza del mesotelioma pleurico. Ribadendo principi enunciati dalla Corte di Cassazione, “viene confermata la validità degli studi di Selikoff, secondo il quale anche l’inalazione di una dose minima può essere determinante nell’innesco del mesotelioma – ha aggiunto La Peccerella – ma viene ancora una volta ribadito che sono rilevanti anche la durata e l’intensità dell’esposizione successiva a quella iniziale, sia in termini di potenziale causalità che di riduzione dei tempi di latenza o di decorso della malattia”.