Amianto: migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi durante il lavoro

La Posizione Comune (CE) N. 53/2002 definita dal Consiglio dell’ UE il 23 settembre 2002.

E’ pubblicata sulla G.U.C.E. C 269 E/1 del 6 novembre 2002 la Posizione Comune (CE) N. 53/2002 definita dal Consiglio dell’ Unione Europea il 23 settembre 2002 in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’ esposizione all’ amianto durante il lavoro. Questa Posizione Comune si richiama alle conclusioni del 7 aprile 1998 con le quali il Consiglio dell’ UE ha invitato la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE, tenuto conto in particolare dell’ interesse di ridefinire e adattare le misure di protezione in funzione delle persone che sono ormai le più esposte, in particolare i lavoratori addetti alla rimozione dell’ amianto e quelli occasionalmente esposti all’ amianto durante i lavori di manutenzione. Alla luce delle suddette conclusioni, il 20 luglio 2001 la Commissione ha trasmesso al Consiglio, sulla base dell’ art. 137, paragrafo 2, del Trattato CE una proposta di direttiva che modifica la direttiva 83/477/CEE, proposta ulteriormente modificata il 22 maggio 2002 con l’ obiettivo di attualizzare la citata direttiva per proteggere meglio i lavoratori che sono esposti all’amianto durante il lavoro.Nelle osservazioni di carattere generale, la Posizione Comune (CE) n. 53/2002 tende a sottolineare che l’ obiettivo principale della modifica della direttiva è l’ introduzione di un unico valore limite di esposizione dei lavoratori ( art. 8), anziché due come nella direttiva originaria. Altre modifiche riguardano, tra l’ altro, il campo di applicazione ( soppressione dell’ esclusione dei settori marittimo e aereo), la semplificazione delle disposizioni in caso di esposizioni limitate, il metodo di misurazione del tenore di amianto nell’ aria, l’ individuazione dell’ amianto e la formazione dei lavoratori. Inoltre, viene preso atto che Il Consiglio ha giudicato inopportuno, nell’ ambito della legislazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, estendere all’ esterno del sito in cui avvengono i lavori l’ obbligo per il datore di lavoro di fornire informazioni sulla presenza di amianto e sulle misure adottate per prevenire l’ inquinamento nelle immediate adiacenze dell’ edificio o del sito di lavoro. Inoltre, il Consiglio non ha voluto aggiungere l’ obbligo per il datore di lavoro di notificare l’ impresa e i lavoratori o l’ ente tenuto a svolgere, in virtù di un vincolo contrattuale, attività inerenti all’ amianto, in quanto il datore di lavoro stesso è la persona responsabile nota alle autorità e la loro persona di contatto. In conclusione, la Posizione Comune rileva che il Consiglio non è stato in grado di accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione nella sua proposta modificata. Ciononostante il Consiglio ritiene che, nel complesso, il testo della posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione e a quelli perseguiti dal Parlamento europeo nel proporre i suoi emendamenti. Nel rafforzare notevolmente il testo della direttiva 83/477/CEE, la posizione comune migliora in modo sostanziale la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un ‘ esposizione all’ amianto.

Fonte: Eur-Le

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