AMIANTO: Sentenza Cassazione Penale

Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 22 ottobre 2012, n. 41184

Sentenze della Cassazione Penale (fonte: sito olympus.uniurb):

Aspirazione, contenimento ed eliminazione delle polveri di amianto, Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 22 ottobre 2012, n. 41184

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Estratto:

Omissis

Riconosciuto che il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione, anche grave, della salubrità dell’ambiente a seguito di disastro colposo (articolo 449 cod. pen.), è risarcibile anche se non derivi dalla menomazione dell’integrità psico-fisica (danno biologico) dell’offeso o di altro evento produttivo di danno patrimoniale (Cass. S.U., sent. n. 2515 del 21.2.2002, rv. 552406).
Ciò in ragione della natura del reato previsto dall’articolo 449 cod. pen.: reato di pericolo e soprattutto “delitto plurioffensivo, in quanto con l’offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell’ambiente (Corte Cost. 30 dicembre 1987 n. 641), di cui è titolare l’intera collettività, concorre sempre l’offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.
Ne consegue che:
– essendo pacifica la risarcibilità del danno morale
nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi,
non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico”.

Omissis

Nelle più recenti prove della giurisprudenza di legittimità risulta tuttavia predominante la tesi per la quale il pericolo per l’incolumità pubblica va ravvisato anche quando il pericolo concerna un solo lavoratore. L’assunto poggia sulla valorizzazione della rubrica dell’articolo 437 cod. pen. (laddove menziona l’infortunio) ed altresì del fatto che l’ipotesi prevista dal comma 2 risulta integrata anche nel caso di semplice infortunio individuale. Si ritiene quindi che “la norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro e tutela anche l’incolumità dei singoli lavoratori” (Cass. sez. 1, sent. n. 11161 del 2.11.1996, Frusteri, rv. 206428; Cass. sez. 1, sent. n. 8054 dell’11.3.1998, Luciani, rv. 211778).

Omissis

Non è quindi necessario che l’agente si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte le conseguenze della sua condotta, posta in essere in violazione delle regole cautelari; è sufficiente che egli fosse in grado di rappresentarsi la potenzialità lesiva e quindi una serie indistinta di danni. Neppure va confuso il piano dell’accertamento del nesso eziologico tra condotta trasgressiva ed evento illecito – piano sul quale è indispensabile una valutazione di alta probabilità statistica e logica di correlazione causale – con il piano della riconoscibilità della prevedibilità degli eventi, ove l’eventuale assenza di leggi scientifiche di copertura che garantirebbero la certezza del verificarsi dell’evento non esclude l’affermazione della prevedibilità dell’evento solo che si possa pervenire ad un giudizio di probabilità o anche di possibilità (seria) del verificarsi del medesimo (cfr. Cass. sez. 4, sent. n. 16761 dell’11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, Rv. 247016; Cass. sez. 4, sent. n. 4675 del 17/05/2006, P.G. in proc. Bartalini, Rv. 235659).

Prevedibilità che va accertata con crìteri “ex ante” e va valutata dal punto di vista dell’agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell’agente modello).

Omissis

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