Il Consiglio di Stato ha stabilito che, in caso di appalto di servizi, la mancata controfirma del verbale di avvenuto sopralluogo ad opera del legale rappresentante dell’impresa non determina l’esclusione dalla gara
Il Consiglio di Stato ha stabilito, con la sentenza n. 514 del 7 febbraio 2007, che, in caso di appalto di servizi, la mancata controfirma del verbale di avvenuto sopralluogo ad opera del legale rappresentante dell’impresa non determina l’esclusione dalla gara.
Nella fattispecie si trattava di un bando di gara bandito dalla La SEA Società Servizi Aeroportuali S.p.a. (e pubblicato sulla GUCE il 29.06.2004), la quale aveva indetto lincanto per laffidamento del servizio di pulizia delle aree interne aperte al pubblico dello scalo aeroportuale di Milano Linate, con importo a base dasta di 8.760.000,00 euro.
Il Consiglio di Stato si è così pronunciato: “17. Si deve pertanto presumere, secondo un principio di normalità e ragionevolezza dellintendimento dei comportamenti negoziali della parte, che la stessa produzione dellattestato implichi la autoattribuzione allimpresa, e quindi agli organi rappresentativi che ne esprimono la volontà negoziale, del suddetto effetto cognitivo.
18. Ne consegue, altrettanto, che la mancata sottoscrizione in questione, nel contesto di unofferta contenente le ulteriori dichiarazioni più volte citate, (volte a imputare allofferente leffetto vincolante della serietà e impegnatività delle concrete condizioni offerte), assume perciò il valore di una mera irregolarità, non influente sul perseguimento di alcun apprezzabile interesse sostanziale della stazione appaltante (e non rientrante, per altro verso, in alcuna delle ipotesi per le quali fosse prevista espressamente lesclusione), mentre, inoltre, non risulta idoneo a impingere, per la sua natura qui ricostruita, sul rispetto della par condicio.”
Nella fattispecie si trattava di un bando di gara bandito dalla La SEA Società Servizi Aeroportuali S.p.a. (e pubblicato sulla GUCE il 29.06.2004), la quale aveva indetto lincanto per laffidamento del servizio di pulizia delle aree interne aperte al pubblico dello scalo aeroportuale di Milano Linate, con importo a base dasta di 8.760.000,00 euro.
Il Consiglio di Stato si è così pronunciato: “17. Si deve pertanto presumere, secondo un principio di normalità e ragionevolezza dellintendimento dei comportamenti negoziali della parte, che la stessa produzione dellattestato implichi la autoattribuzione allimpresa, e quindi agli organi rappresentativi che ne esprimono la volontà negoziale, del suddetto effetto cognitivo.
18. Ne consegue, altrettanto, che la mancata sottoscrizione in questione, nel contesto di unofferta contenente le ulteriori dichiarazioni più volte citate, (volte a imputare allofferente leffetto vincolante della serietà e impegnatività delle concrete condizioni offerte), assume perciò il valore di una mera irregolarità, non influente sul perseguimento di alcun apprezzabile interesse sostanziale della stazione appaltante (e non rientrante, per altro verso, in alcuna delle ipotesi per le quali fosse prevista espressamente lesclusione), mentre, inoltre, non risulta idoneo a impingere, per la sua natura qui ricostruita, sul rispetto della par condicio.”
AG
Fonte: Consiglio di Stato
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