Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 271/3 del 22 ottobre 2003 il Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione del 17 ottobre 2003.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 271/3 del 22 ottobre 2003 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 1851/2003 della Commissione del 17 0ttobre 2003 recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’ applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’ interno della Comunità. Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità responsabili per l’ attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario. Gli allegati al Regolamento riportano, per ciascuno Stato membro interessato, le modifiche apportate e gli Enti responsabili per ciascuna categoria di lavoratori. Per quanto riguarda la sezione “H.ITALIA” , essa è modificata come segue: i) viene inserito il seguente punto 3 B) lettera d): per gli infermieri, gli assistenti sanitari, le vigilatrici d’ infanzia-Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’ infanzia ( IPASVI); ii) il punto 3 B da lettera e) a g) è sostituito dal seguente: e) per gli ingegneri e gli architetti-Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; f) per i geometri-Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti; g) per i procuratori e gli avvocati – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; iii) il punto 3 B, lettera l) è sostituito dal seguente: per gli agenti doganali – Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi ( FASC); iv) al punto 3 B sono aggiunte le lettere da m) a q) seguenti: m) per i biologi – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; n) per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura; o) per gli agenti e i rappresentanti di commercio – Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio; p) per i periti industriali – Ente nazionale di previdenza dei periti industriali; c) per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi – Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo