Le misure restrittive previste da sopra citato regolamento per il trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli idroporti comunitari sono riesaminate tenendo conto degli sviluppi tecnici, delle implicazioni operative negli aeroporti e dellimpatto sui passeggeri.
Dal riesame risulta che le restrizioni applicate al trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.
In particolare la Commissione ha verificato talune norme sulla sicurezza applicate in aeroporti di determinati paesi terzi, le ha trovate soddisfacenti e ha constatato che questi paesi hanno buoni precedenti in materia di cooperazione con la Comunità e i suoi membri. Alla luce di tali elementi la Commissione ha deciso di intervenire per attenuare i problemi sopra indicati, con riguardo ai passeggeri che trasportano liquidi acquistati negli aeroporti di questi paesi.
Conseguentemente lappendice 1 del regolamento(CE) n. 820/2008 è modificata in conformità dellallegato al presente regolamento.
(LG-FF)