Applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 43/1 del 18 febbraio 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 133/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010 recante modifica del regolamento(CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme bi base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.

La Commissione europea, in forza del regolamento(CE) n. 2320/2002, è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l’applicazione di norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Tali misure di applicazione sono state stabilite dal regolamento(CE) n. 820/2008 della Commissione.

Le misure restrittive previste da sopra citato regolamento per il trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli idroporti comunitari sono riesaminate tenendo conto degli sviluppi tecnici, delle implicazioni operative negli aeroporti e dell’impatto sui passeggeri.

Dal riesame risulta che le restrizioni applicate al trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

In particolare la Commissione ha verificato talune norme sulla sicurezza applicate in aeroporti di determinati paesi terzi, le ha trovate soddisfacenti e ha constatato che questi paesi hanno buoni precedenti in materia di cooperazione con la Comunità e i suoi membri. Alla luce di tali elementi la Commissione ha deciso di intervenire per attenuare i problemi sopra indicati, con riguardo ai passeggeri che trasportano liquidi acquistati negli aeroporti di questi paesi.
Conseguentemente l’appendice 1 del regolamento(CE) n. 820/2008 è modificata in conformità dell’allegato al presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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