Approfondimento “Obbligo datoriale della massima sicurezza possibile (art. 2087 c.d.): comportamento eccentrico o comportamento imprudente del lavoratore” di Rolando Dubini

Pubblichiamo l’approfondimento giuridico “Obbligo datoriale della massima sicurezza possibile (art. 2087 c.d.): comportamento eccentrico (imprevedibile e non risarcibile, caduta dalla scala al di fuori della mansione) o comportamento imprudente del lavoratore (prevedibile e risarcibile, investimento ferroviario durante la mansione)” scritto da Rolando Dubini avvocato del Foro di Milano, cassazionista.

 

Obbligo datoriale della massima sicurezza possibile (art. 2087 c.d.): comportamento eccentrico (imprevedibile e non risarcibile, caduta dalla scala al di fuori della mansione) o comportamento imprudente del lavoratore (prevedibile e risarcibile, investimento ferroviario durante la mansione)
di Rolando Dubini

L’articolo 2087 del codice civile prevede un obbligo generale fondamentale di prevenzione e protezione a carico dell’imprenditore (datore di lavoro e tutta la sua organizzazione imprenditoriale) di importanza decisiva nell’ordinamento giuridico italiano: «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Il datore di lavoro deve adoperarsi, nello svolgimento della sua specifica attività professionale, con una diligenza professionale particolare, in base alla quale deve adottare sempre e in ogni caso tutte le misure dettate:
1. dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati tutti i rischi, le nocività specifiche e le conseguenti misure necessarie e idonee;
2. dall’esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi e di pericoli già verificatisi (non solo infortuni, ovviamente, ma anche incidenti, comportamenti e situazioni pericolosi – c.d. near miss) e dunque ampiamente prevedibili e valutabili, al fine di definire adeguate ed idonee misure di prevenzione e protezione;
3. dalla tecnica, della miglior tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza, salute e antincendio messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

(…) continua

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

Vai all’articolo completo di Rolando Dubini…

Precedente

Prossimo