Approfondimento “Prevenzione incendi in un asilo nido” di Diego Cerrone

Pubblichiamo l’approfondimento tecnico “Prevenzione incendi in un asilo nido” dell’Ing. Diego Cerrone, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Incendi della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia.

 

Prevenzione incendi in un asilo nido
di Diego Cerrone

Questa volta valutiamo il progetto di prevenzione incendi di un asilo nido di superficie totale pari a 610 mq, ospitante n. 40 bambini ed ubicato interamente al piano terra. Applicheremo per esso la RTV.9 (Decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”) in combinazione con il nuovo codice di prevenzione incendi. Gli ambienti sono per la gran parte dedicati ai bambini tra i 6 ed i 36 mesi (aule, fasciatoio, mensa, dormitori, spazi comuni), ma vi sono degli ambienti specifici quali l’infermeria, il locale lavanderia, l’ufficio colloqui, i depositi ed un locale tecnico adibito ad impianto termico).

È necessario valutare con attenzione il rischio vita. Siamo in presenza di bambini di età inferiore ai tre anni. È arduo paragonare un asilo nido ad una scuola, ma anche considerarlo un dormitorio potrebbe essere un modo per sottovalutare il rischio in quanto i bambini, sia pure in presenza degli assistenti e sia pure in salute, sono a tutti gli effetti “persone non autosufficienti”, pertanto, considerando che i materiali sono classificati ai fini della reazione al fuoco (tra i materiali non sono considerati i corredi personali dei bambini – coperte, copriletti, cuscini -, giochi e simili), una corretta e coscienziosa valutazione del rischio porterebbe ad attribuire un Rvita all’asilo nido del tipo D2. La valutazione del rischio, ai sensi del punto V.9.4, “deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, …), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo (capitolo S.4) e della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5)”. Il Rbeni sarà pari ad 1 e quello ambientale non considerato.

(…) continua

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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