Approvato definitivamente il 29 giugno 2023, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge ordinario S. 685. – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Nella seduta di giovedì 29 giugno 2023 la Camera ha approvato con 154 voti favorevoli e 82 contrari il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (approvato dal Senato in data 22 giugno 2023) (C. 1238).
La Camera aveva preventivamente, nella seduta di martedì 27 giugno 2023, votato la fiducia posta dal governo su tale disegno di legge di conversione con 207 voti favorevoli e 127 contrari.
Il D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, convertito in legge con modificazioni entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le uniche aggiunte (più o meno significative) apportate al D.L. n. 48 tra quelle che modificano il D.Lgs. 81/08 paiono essere all’articolo 14 al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: “3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”»
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) all’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,” sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n.58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 25 maggio 2009,”»
Sempre all’articolo 14 comma 1 è presente anche una modifica (riscrittura che meglio precisa quanto già presente) :
alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:
«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»
Fonte: Camera dei Deputati
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