Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 143/56 del 30 aprile 2004 la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale, secondo la quale ” chi inquina, paga”.
Entro il 2007, gli Stati membri dell UE dovranno recepire le nuove regole per il risarcimento dei danni ambientali, basato sul principio “chi inquina, paga”. Infatti, è stata pubblicata sulla GUUE 143/56 del 30/04/04 la Dir. 2004/35/CE, del 21/04/04, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Le nuove norme sono state adottate sulla base del “progetto comune” approvato dal comitato di conciliazione del 10/03/04 e considerando che nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e che negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento avrebbe potuto provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. La prevenzione e la riparazione del danno ambientale devono essere attuate applicando il principio -come si è detto – “chi inquina paga”, quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della direttiva presuppone, quindi, che l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o vi sia la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischio di danno ambientale. Con il nuovo provvedimento viene istituito un regime comunitario unico per la prevenzione e il risarcimento dei danni ambientali al fine di ostacolare – come ha scritto Vincenzo Dragani – il c.d. “turismo giuridico ambientale”, ossia lo spostamento degli inquinatori verso gli ambiti territoriali più convenienti per sfuggire alla legislazione ambientale. La direttiva, comunque, si applica solo ad alcune categorie di danno ambientale, precisamente: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’ allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una delle citate attività; b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causata da una delle attività professionali non elencata nell’ allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell’ operatore. L’ entità degli effetti negativi di qualsiasi danno è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto i criteri enunciati nell’ allegato 1 della direttiva. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la direttiva non conferisce ai privati un diritto ad essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno. L’ art. 5 indica le azioni di prevenzione, ovvero 1) quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’ operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzioni necessarie; 2) se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate, gli Stati membri provvedono affinchè gli operatori abbiano l’ obbligo di informare il più presto possibile l’ autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione. Gli Stati membri avranno tempo fino al 30/04/07 per conformarsi alla direttiva. Riguardo all’ applicazione della direttiva stessa nel tempo, l’ art. 17 stabilisce non si applica: – al danno causato da un’ emissione, un evento o un incidente verificatosi prima del 30/04/07; – al danno causato da un’ emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo il 30/04/07, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data, – al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall’emissione, evento o incidente che l’ha causato.
Fonte: Eur-Lex
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