Aria-Ambiente: attuazione direttiva 2004/107/CE concernente alcune sostanze pericolose

Nel S.O. n. 194 della Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 relativo all’“Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”.

Richiamandosi, fra l’altro, al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, concernente “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, e i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (recante attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente) e considerato che il benzo(a)pirene è stato scelto come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente alla luce dei rapporti quantitativi tra tale sostanza e gli altri idrocarburi policiclici aromatici a maggiore rilevanza cancerogena generalmente rilevati e che, per mantenere la correttezza della scelta, è necessario verificare la costanza di tali rapporti nel tempo e nello spazio monitorando, presso stazioni di misurazione opportunamente selezionate, anche gli idrocarburi aromatici diversi dal benzo(a)pirene e, inoltre, considerato che i valori obiettivo di cui al presente decreto non sono da considerarsi norme di qualità ambientale quali quelle definite all’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le quali conformemente all’articolo 8, comma 1 di tale decreto, richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, il seguente decreto legislativo si propone l’obiettivo di migliorare, in relazione all’arsenico, al cadmio, al nichel ed agli idrocarburi policiclici aromatici, lo stato di qualità dell’aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono. Assicura inoltre la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni nell’aria ambiente ed alla deposizione dell’arsenico, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio, stabilendo:
-i valori obiettivo per la concentrazione nell’aria ambiente dell’arsenico, del cadmio e del benzo(a)pirene;
-i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell’aria ambiente dell’arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;
-i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell’arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici.

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