Armonizzazione delle norme sui materiali da costruzione

Nel Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2004 è pubblicata la Circolare 5 agosto 2004 del Ministero delle attività produttive recante “Norme armonizzate in applicazione della direttiva 89/106/CE sui materiali da costruzione-Appendice ZA”.

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, richiamandosi al Decreto 7 aprile 2004, con l’intento di facilitare i produttori di materiali da costruzione allo scopo di migliorare il commercio e l’ adozione di materiali prodotti conformemente alla direttiva 89/106/CE ha trasmesso alle associazioni di categoria interessate la Circolare 5 agosto 2004 – pubblicata nel S.O. n. 152 della Gazzetta Ufficiale n.216 del 14 settembre 2004- recante le “ Norme armonizzate sui materiali da costruzione-Appendice ZA”. Innanzitutto, la Circolare precisa che nei casi in cui nelle appendici Z.A. , in corrispondenza dei requisiti essenziali non esiste una prescrizione legislativa, il produttore può non indicare ilo valore della caratteristica indicata nell’ appendice ZA applicando l’ indicazione N.P.D. ( No Performance Determined ) per cui la marcatura CE non accompagnata per queste voci dai valori in possesso o meno del produttore. La circolare è corredata da una serie di schede relative alle corrispondenti appendici ZA,elaborate dal Comitato Costruzioni dell’ UNI. Nelle indicazioni degli Organi Tecnici UNI riportate in Premessa viene precisato che , per una completa entrata in vigore della direttiva comunitaria, le Autorità competenti nei diversi Paesi UE stabiliscono, attraverso decreti nazionali di recepimento, quali caratteristiche essenziali contenute nell’ appendice ZA della norma armonizzata sono applicabili sul loro territorio ( caratteristiche per le quali la marcatura CE deve essere accompagnata dal valore dichiarato dal produttore ) e quali caratteristiche, invece, non lo sono, in quanto non contemplata da Regolamenti nazionali preesistenti. In tali casi, infatti, la direttiva prevede la possibilità di immettere sul mercato prodotti senza dover dichiarare le prestazioni per quella data caratteristica, ricorrendo all’ opzione NPD ( No Performance Determined ). Prendendo atto della situazione in tutti i suoi aspetti ( non solo produzione,ma anche utenza finale e realizzazione delle opere), Il Comitato Costruzioni UNI ha ritenuto farsi parte attiva pervenendo alla definizione di una proposta sui criteri di recepimento delle appendici delle norme europee armonizzate ai sensi della direttiva 89/106/ sui prodotti da costruzione, quale indicazione da sottoporre alle Autorità competenti. Nella Circolare viene, infine, fatto notare che l’ orientamento che emerge dalla circolare stessa non pregiudica la facoltà delle diverse Amministrazioni competenti di integrare la legislazione esistente con specifici obblighi di indicazione dei valori corrispondenti alle diverse norme armonizzate seguendo le procedure previste dalla legislazione italiana in vigore.

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