Arriva l’Aua, da verificare i permessi in scadenza

Come primo effetto della nuova normativa, occorre chiedersi come dovranno comportarsi le Pmi che da giovedì 13 giugno si troveranno nella condizione di dover richiedere o gestire le autorizzazioni per le numerose aree d’intervento dell’Aua.

Si chiama Aua (autorizzazione unica ambientale) il nuovo strumento amministrativo nato per semplificare i rapporti tra le imprese e la Pubblica amministrazione in materia ambientale.

Oggetto del Dpr 59/2013, la disciplina entra in vigore giovedì 13 giugno. L’autorità competente è la Provincia o quella indicata dalla Regione, ma le imprese dovranno presentare la domanda di autorizzazione esclusivamente al Suap (Sportello unico attività produttive) il quale si interfaccia con l’autorità competente.
L’avvio
Come primo effetto della nuova normativa, occorre chiedersi come dovranno comportarsi le Pmi che da giovedì 13 giugno si troveranno nella condizione di dover richiedere o gestire le autorizzazioni per le numerose aree d’intervento dell’Aua.

L’articolo 10 del Dpr 59/ 2013 dispone che i procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore siano conclusi in base alle norme vigenti al momento dell’avvio. Pertanto, la nuova disciplina non tocca le imprese (Pmi) che hanno presentato la domanda per uno degli atti sostituiti prima del 13 giugno 2013.

Il Dpr 59/2013 chiarisce che l’Aua dura 15 anni e che il rinnovo va richiesto almeno sei mesi prima della scadenza; però, non chiarisce quanto tempo prima della scadenza del primo titolo abilitativo sostituito vada richiesta l’Aua.

È ragionevole ritenere che il termine semestrale si applichi anche alla prima richiesta di Aua.
Pertanto, è consigliabile che dal 13 giugno le Pmi soggette ad Aua inizino a contare i mesi che mancano alla scadenza del primo tra i titoli abilitativi posseduti e, se del caso, si affrettino a chiederne il rinnovo, tramite Aua presentata al Suap.

In questa occasione, l’Aua (in quanto unica) va richiesta per tutti i titoli anche se non tutti sono in scadenza.

In attesa che il ministero dell’Ambiente adotti lo schema unificato per la domanda di Aua, le imprese dovranno presentarla corredata da documenti, dichiarazioni e informazioni previste dalle norme di settore relative agli atti abilitativi sostituiti, indicando gli atti per i quali si chiede l’Aua.

Se la Pa non interviene entro il tempo di vigenza dei titoli abilitativi sostituiti, si ritiene che questi continuino a espletare la loro efficacia (escluso lo scarico di sostanze pericolose, come già previsto dall’articolo 124, Dlgs 152/2006).

I contenuti
L’Aua sostituisce i seguenti sette titoli abilitativi:

– autorizzazione agli scarichi idrici;

– comunicazione preventiva di cui all’articolo 112, Dlgs 152/2006 per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue provenienti dalle aziende ivi indicate;

– autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

– autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti;

– i comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore delle attività produttive o edilizie;

– autorizzazione all’uso agricolo dei fanghi di depurazione;

– comunicazioni e autorizzazioni per autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti.

Destinatarie della nuova disciplina sono solo le Pmi di cui all’articolo 2, Dpr 18 aprile 2005.
Sono esclusi dall’Aua gli impianti soggetti ad Aia (autorizzazione integrata ambientale).
Il gestore può scegliere di non richiedere l’Aua se l’attività è soggetta solo a comunicazione oppure ad autorizzazione generale per l’atmosfera.

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