Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 264/12 del 25-9-2006 è pubblicato il Regolamento(CE)N.1366/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 che modifica il Regolamento(CE) n. 2037/2000 relativamente allanno di riferimento per lassegnazione delle quote di idrocloorofluorocarburi per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito allUnione europea il 1° maggio 2004.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 entrerà in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1366/2006 che sostituirà il regolamento (CE) n.2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che assume il 1999 come anno di riferimento pòer lassegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (HCFC).
Dal 1999 il mercato degli HCFC dei dieci nuovi Stati membri ha subito notevoli cambiamenti con lingresso di nuove imprese e la variazione delle quote di mercato.
Poiché assumere il 1999 come anno di riferimento per lassegnazione delle quote di HCFC in questi nuovi Stati membri impedirebbe a molte imprese di ricevere un quota di importazione, che potrebbe essere ritenuto arbitrario e potrebbe inoltre dar luogo a una violazione dei principi di non discriminazione e del legittimo affidamento, il Parlamento europeo e il Consiglio dellUnione europeo hanno ritenuto opportuno adottare il Regolamento(CE) n. 1366/2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000.
Conseguentemente, ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dellEstonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dellUngheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superi, in percentuale dei livelli calcolati..la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003.
Dal 1999 il mercato degli HCFC dei dieci nuovi Stati membri ha subito notevoli cambiamenti con lingresso di nuove imprese e la variazione delle quote di mercato.
Poiché assumere il 1999 come anno di riferimento per lassegnazione delle quote di HCFC in questi nuovi Stati membri impedirebbe a molte imprese di ricevere un quota di importazione, che potrebbe essere ritenuto arbitrario e potrebbe inoltre dar luogo a una violazione dei principi di non discriminazione e del legittimo affidamento, il Parlamento europeo e il Consiglio dellUnione europeo hanno ritenuto opportuno adottare il Regolamento(CE) n. 1366/2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000.
Conseguentemente, ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dellEstonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dellUngheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superi, in percentuale dei livelli calcolati..la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003.
Fonte: Eur-Lex
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